Ma nel mese di agosto i tribunali chiudono?

La risposta è no, i tribunali e gli uffici giudiziari rimangono aperti anche nel mese di agosto. Questo significa che si può accedere, come tutto l’anno, alle cancellerie e alle segreterie e se un avvocato ha la necessità di consultare un fascicolo, ad esempio il 16 di agosto, lo può fare.

La diffusa convinzione che i tribunali chiudano fisicamente le porte in estate nasce dalla sospensione feriale dei temini, prevista dalla Legge n. 742/1969, che prevede che “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.

Questo significa che i termini processuali delle cause civili, penali e amministrative che scadono tra il 1° e il 31 agosto (fino al 2014 il termine finale era il 15 settembre) rimangono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre, di conseguenza in questo periodo non si tengono nemmeno le udienze. Si tratta di una “tregua” concessa dalla legge agli operatori del diritto e – devo ammetterlo! – consente di vivere almeno il mese di agosto senza la preoccupazione delle scadenze e delle udienze.

Ma come funziona operativamente? Ecco un esempio: un termine di trenta giorni, che potrebbe essere per l’impugnazione di una sentenza penale di condanna, che decorre dal 15 luglio, non scade il 14 agosto, bensì il 14 settembre (16 giorni di luglio, nessun giorno calcolato ad agosto, 14 giorni a settembre). La sospensione vale anche per i termini a ritroso, ecco un’altra applicazione pratica: il termine per la costituzione del convenuto in un procedimento di separazione o divorzio scade 30 giorni prima dell’udienza, quindi, se l’udienza è fissata per il 20 settembre, il termine scade il 21 luglio (19 giorni a settembre, nessun giorno ad agosto, 11 giorni a luglio).

E’ importante ricordare che la sospensione feriale si applica ai termini processuali e non ai termini sostanziali. Non è sottoposto alla sospensione il termine di tre mesi per proporre una querela oppure il termine di 60 giorni per contestare vizi e difetti dell’opera nell’appalto.

Vi sono, inoltre, eccezioni legislativamente stabilite. In materia penale, la sospensione dei termini non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare – qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione – o nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. In materia civile, la sospensione non opera, ad esempio, nei giudizi cautelari, nelle controversie in materia di lavoro, nelle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi; non sono sottoposti a sospensione, inoltre, il termine di efficacia del precetto o il termine per il versamento del saldo prezzo in seguito all’aggiudicazione di un immobile all’asta.

Sull’argomento sono intervenute diverse sentenza della Cassazione ed è bene controllare se la sospensione opera caso per caso, quindi, se durante l’estate ricevete la notifica di un atto giudiziario, è meglio contattare subito l’avvocato, senza aspettare il mese di settembre!

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