Sono stato assolto in un processo penale: e le spese legali?

Il principio “chi perde paga” è stato introdotto anche per le spese sostenute dall’imputato nel processo penale, in quanto con la legge finanziaria per l’anno 2021 si è previsto che all’imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali.

Siccome nel processo penale è lo Stato che esercita la sua pretesa punitiva nei confronti del soggetto privato, in caso di assoluzione, sarà proprio lo Stato a rimborsare le spese legali sostenute dall’imputato, mediante un fondo di bilancio a ciò destinato. La legge parla esclusivamente di spese legali, con la conseguenza che eventuali spese ulteriori, ad esempio per il consulente tecnico di parte, non sono rimborsabili.

Il decreto del Ministro della Giustizia del 20/12/2021 ha stabilito i limiti e le modalità operative per la presentazione della richiesta. Sono esclusi i casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per amnistia o prescrizione e di sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione; la sentenza di assoluzione deve essere divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda e il limite massimo di importo rimborsabile è di €.10.500,00.

L’istanza di accesso al fondo deve essere presentata personalmente dall’imputato tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito del Ministero della Giustizia, mediante le credenziali SPID. Il termine per la presentazione dell’istanza è il 31 marzo dell’anno successivo all’irrevocabilità della sentenza, salvo proroghe, come avvenuto nel 2024 quando il termine è stato posticipato al 30/04/2024.

La domanda va compilata con attenzione e vi sono diversi documenti da allegare, evidenzio la necessità di estrarre la copia conforme della sentenza di assoluzione con il certificato di passaggio in giudicato e la copia conforme dell’atto con cui è stata esercitata l’azione penale; bisogna, inoltre, allegare il parere di congruità del competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e le fatture quietanzate dall’avvocato, con la precisazione che i pagamenti devono essere stati effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario.

Il fondo per gli imputati assolti non è illimitato e il decreto ministeriale prevede dei criteri di precedenza, tra i quali la durata del processo e il reddito dell’istante; è fondamentale, però, compilare la domanda in modo scrupoloso, per questo motivo suggerisco di rivolgersi all’avvocato, evitando così di essere esclusi sin da subito per errori formali.

Mi sono già occupata del deposito di diverse istanze per imputati assolti, con reciproca soddisfazione mia e dei clienti, sono quindi a disposizione per aiutarvi anche in questa attività!

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