Quando un ex coniuge si avvicina al momento della pensione, può sorgere un dubbio: “Ho diritto a una parte del suo TFR?”. La risposta dipende da una serie di condizioni specifiche stabilite dalla legge italiana.
La Legge sul Divorzio e il TFR: cosa dice l’articolo 12 bis?
La legge che ha introdotto il divorzio in Italia (L. n. 898/1970) all’articolo 12 bis prevede che “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”.
La normativa italiana prevede, quindi, che il coniuge divorziato possa avere diritto a una percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) del proprio ex coniuge, ma per poter avanzare una richiesta fondata sulla quota del TFR dell’ex coniuge, devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:
– Non essere risposati: il richiedente non deve essere passato a nuove nozze.
– Essere titolari dell’assegno divorzile: il richiedente deve percepire l’assegno divorzile previsto dall’articolo 5 della stessa legge. Questo assegno è concesso al coniuge cosiddetto “debole”, che non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive.
L’assegno divorzile viene stabilito dal Tribunale tenendo conto delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione di divorzio, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, oltre che del reddito di entrambi. Se l’ex coniuge soddisfa i requisiti sopra elencati, ha diritto a ricevere il 40% dell’indennità totale del TFR riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Questo significa che la percentuale sarà calcolata solo sui periodi lavorativi che si sovrappongono con il matrimonio.
Tempistiche: quando avviene la distribuzione del TFR?
Il diritto alla quota del TFR si concretizza nel momento in cui l’ex coniuge cessa il proprio rapporto di lavoro e matura il diritto al TFR.
Tuttavia, ci sono alcune importanti considerazioni temporali da tenere presenti:
– Durante la separazione personale: Se il TFR viene percepito durante il giudizio di separazione personale, l’altro coniuge non ha diritto a nessuna parte di esso.
– Prima della sentenza di divorzio: Se il TFR viene percepito dopo la conclusione del giudizio di separazione ma prima della sentenza di divorzio o del deposito del ricorso di divorzio, non si ha diritto alla quota.
– Dopo il deposito della domanda di divorzio: Se l’indennità di fine rapporto è percepita dopo il deposito della domanda di divorzio, l’altro coniuge ha diritto alla sua quota, che sarà liquidata con la sentenza di divorzio o in un successivo procedimento.
Se sei separato e desideri ottenere il divorzio, insieme all’assegno divorzile, e sai che il tuo ex coniuge andrà presto in pensione, è fondamentale agire rapidamente. Il mio consiglio è quello di depositare il ricorso di divorzio il prima possibile per garantire il tuo diritto alla quota del TFR.
La conoscenza delle leggi e delle tempistiche corrette può fare la differenza tra ottenere o meno una parte del TFR del tuo ex coniuge. Agire con tempestività e informarsi adeguatamente sono i primi passi per assicurarsi i propri diritti.
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